I cambiamenti in contesto particolare: “Servizi di ospitalità turistica” e “Locali accessori e complementari”
Dopo aver visto i cambiamenti nel contesto generale avvenuti con la nuova normativa, soffermiamoci sui contesti particolari sulle tipologie ricettive extralberghiere, vedendo i “Servizi di ospitalità turistica” e “Locali accessori e complementari”.
I Servizi di ospitalità turistica
Nel nuovo impianto normativo sono declinate, in via generale, i servizi di offerta turistica cui tutte le strutture ricettive extralberghiere sono assoggettati le cui modalità e condizioni di fornitura verranno declinate per ogni tipologia ricettiva nonché in relazione al livello di classificazione previsto per ognuna. Il principio generale è quello secondo cui le strutture extralberghiere devono assicurare, durante la permanenza dell’ospite, e comunque ad ognicambio di ospite, i seguenti servizi di base:
a) pulizia delle camere o degli appartamenti;
b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e
riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione
climatica dei singoli comuni;
d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
Locali accessori e complementari
Legislazione previgente: Non è prevista una puntuale disciplina relativa alle possibili prestazioni aggiuntive e complementari consentite all’interno delle strutture extralberghiere. L’unico richiamo normativo è quello delle CAV e residence laddove non è consentito erogare servizi centralizzati e di utilizzo comune in quanto servizi tipicamente alberghieri.
Legislazione attuale: Le strutture ricettive extralberghiere possono offrire locali pertinenziali o spazi accessori al soggiorno degli ospiti, senza la fornitura di servizi dedicati e di personale di servizio tipici delle attività alberghiere, a condizione che la relativa gestione sia condotta in forma complementare all’ospitalità e non rappresenti un cespite autonomo di ricavo. L’offerta dei locali pertinenziali e degli spazi accessori all’interno di strutture ricettive variegate tra loro comporta la necessità di declinare in regolamento le possibili soluzioni in relazione alle singole tipologie ricettive.
Denominazioni aggiuntive
Le strutture ricettive extralberghiere possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di “residenza d’epoca”, se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
b) sono dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico. Possono inoltre utilizzare la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” se sono situate lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione, ubicate anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, con offerta di peculiari servizi turistici definiti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 18.