SICUREZZA SUL LAVORO: cosa fare per essere in regola

La sicurezza sul lavoro è una delle questioni più importanti per le aziende italiane.
La sicurezza sul lavoro, come la salute, sono temi e argomenti che vanno affrontati in maniera preventiva da tutte le aziende.
É per questa ragione che si è stabilito che tutte le imprese sul territorio italiano con almeno un lavoratore, devono attuare adempimenti minimi OBBLIGATORI per essere in regola con la normativa vigente in Salute e Sicurezza sul Lavoro, ossia il D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
CHI SONO I DESTINATARI
Gli adempimenti in materia di sicurezza sono rivolti ai datori di lavoro delle aziende, ma anche ai lavoratori, attraverso corsi di formazione e aggiornamenti.
CHI È UN LAVORATORE
Secondo quanto riportato nel D.Lgs 81/08 all’articolo 2
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Secondo quanto riportato nell’articolo 2.1 il termine “lavoratore” ha un significato molto ampio, indicando quindi non solo i lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro regolare, ma qualsiasi lavoratore, anche senza retribuzione, che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Non è tanto la presenza di retribuzione, né la tipologia contrattuale a far rientrare una persona nella categoria di “lavoratore” quanto il suo operare con la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.
L’unica esclusione che la normativa prevede è quella relativa agli addetti di servizi domestici e familiari.
L’art 2.1 del D.Lgs 81/08 sulla tutela della sicurezza sul lavoro equipara a lavoratore anche altri soggetti al fine di evitare problemi interpretativi, cercando di essere il più trasparente e chiaro possibile.
Le figure equiparate ai lavoratori sono:
1- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso
2 – l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile
3 – ”il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, (quindi stage, tirocini e percorsi di alternanza studio-lavoro)
4 – l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
5 – i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
6 – il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
COSA BISOGNA FARE PER ESSERE IN REGOLA
Per essere in regola con la sicurezza sul lavoro è bene adempiere, per i datori di lavoro, agli obblighi previsti dalla legge.
REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (o DVR) – relazione obbligatoria in cui sono individuati e descritti tutti i potenziali rischi alla salute dei lavoratori derivanti dall’ambiente lavorativo e dalle mansioni che possono causare danni alla salute. Se si è già in possesso del DVR si consiglia di valutarne l’integrazione obbligatoria in caso di variazioni che riguardano l’attività e che comportano un aumento del rischio.
In qualsiasi caso, per la redazione o per eventuali integrazioni si consiglia di fissare un appuntamento contattando i nostri uffici o inviando una mail a qsa@ascomvc.it
NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) – Figura aziendale obbligatoria che cambia le modalità di nomina in base alle dimensioni dell’azienda. Questo rappresentante necessita di una formazione minima da 32 ore. (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
ATTIVAZIONE SERVIZIO RLST – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE – Non è un corso ma una quota da pagare annualmente (in base al numero dei dipendenti/soci) per avere un RLST nel caso in cui non sia nominato un RLS interno.
NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) – L’RSPP è la figura che si occupa di coordinare e organizzare tutte le attività riguardanti la tutela della salute e della sicurezza in azienda;
Il datore di lavoro ha la possibilità di coprire il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16 ore di cui 8 possono essere svolte online, oppure tutte e 16 in classe in 4 giornate distinte. Si aggiorna ogni 5 anni.
ADDETTI EMERGENZE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO –
Corso Anticendio: può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio). ha una durata di 4 ore oppure 8 in base al rischio ( di 16 ore se il rischio è alto ma in quel caso occorre rivolgersi ai VVF). Il rischio medio e quello alto si aggiornano ogni 3 anni.
Corso Primo Soccorso gruppi A,B e C: può farlo sia il datore di lavoro che il dipendente (o il socio). Ha una durata di 12 ore in aula (per le aziende dei gruppi B e C) e 16 ore per quelle del gruppo A. Si aggiorna ogni 3 anni.
CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI
Corso per i dipendenti/tirocinanti/stagisti/alternanza scuola lavoro/soci /dipendenti a chiamata/ voucher etc. Ha una durata di 8/12/16 ore in base al rischio. Possono essere svolte online ( solo per rischio basso) secondo la procedura da richiedere negli uffici Ascom, oppure in aula.
Si aggiorna ogni cinque anni.
A QUALI SANZIONI SI VA INCONTRO
Le aziende, il cui datore di lavoro non rispetti le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che quindi non risulteranno in regola a seguito di controlli da parte degli organi di vigilanza, intercorreranno in sanzioni penali, anche se non si è verificato alcun fatto dannoso (es. infortuni o malattie professionali).