WORKSHOP – Le novità per il lavoro nella legge di bilancio 2018
Venerdì 26 gennaio 2018 si è svolto, presso la sede Ascom di Vercelli il Workshop “Le novità per il lavoro nella Legge di Bilancio 2018” durante il quale sono state analizzate le agevolazioni della Legge di Bilancio del 2018 in materia di lavoro, l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, la nuova previdenza degli imprenditori e dei lavoratori autonomi.
I diversi ospiti intervenuti durante il pomeriggio, hanno chiarito i punti più evidenti di questa nuova riforma legislativa.
L’On. Luigi Bobba, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha spiegato che nel 2018 sono agevolabili le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 3000 euro annui per 3 anni. Questo tipo di misura ha lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile stabile attraverso uno sgravio contributivo per i datori di lavoro, ed è stato possibile richiederlo per assunzioni dal 1° gennaio 2018 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Due parole di commento si rendono necessarie, nei confronti del legislatore che attraverso questa riforma intende valorizzare l’alternanza scuola-lavoro ma anche quelle esperienze di apprendistato (seppur di breve periodo) che non hanno trovato nel nostro ordinamento alcuna valorizzazione (ci si riferisce alle ipotesi disciplinate negli articoli 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015). Il futuro ci dirà se tali disposizioni incontreranno il favore dei datori di lavoro (che prima dovrebbero, nella maggior parte dei casi, essere stati coinvolti in percorsi di alternanza): ovviamente, una parte importante sarà rappresentata dalle modalità di fruizione dell’esonero rispetto alle quali decisiva sarà l’impostazione amministrativa che seguirà l’Inps.
Successivamente la parola è stata presa da Tiziana Morra, capo dell’ispettorato territoriale del lavoro di Torino, e da Angelo Serina, capo dell’ispettorato territoriale del lavoro di Biella e Vercelli, che hanno affrontato un tema molto delicato per le aziende, l’attività di vigilanza, che in base all’esperienza realizzata lo scorso anno, ha evidenziato un aumento di alcuni fenomeni di violazione della legge, ad esempio in materia di somministrazione illecita di manodopera, e la necessità di dedicare maggiore attenzione ad alcuni settori, come quello della logistica e delle false cooperative.
Lavoro nero, caporalato, logistica, trasporto, false cooperative, tirocini, distacco transnazionale. Sono questi alcuni dei settori prioritari di intervento per l’attività di vigilanza in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa che verrà svolta nel 2018 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la finalità di potenziare il contrasto dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare e la lotta all’evasione ed elusione contributiva.
La parola passa poi a Angelo Bosco, giornalista ed esperto giuslavorista del Sole 24 Ore, che ha affrontato il tema dei contratti atipici e la cessazione del rapporto di lavoro (dalla Legge Fornero al Jobs Act). Cosa è cambiato dopo il Jobs Act? Approvati in via definitiva i decreti attuativi Jobs Act, è stato intrdodotto in Italia il contratto a tutele crescenti, ossia, un nuovo contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, a partire dal 7 marzo 2015 ma solo per le nuove assunzioni.
Vediamo quindi in cosa e come è cambiato il mondo del lavoro in Italia dopo l’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti
- Il contratto con tutele crescenti ha eliminato per i nuovi assunti l’articolo 18 ma garantisce ancora a tutti i lavoratori le ferie, le malattie e l’accesso all’indennità di disoccupazione.
- E’ cambiato il contratto a tempo determinato, un contratto già modificato dopo la semplificazione prevista dal decreto Poletti dl 34/2014 che lo ha trasformato in una sorta di contratto di inserimento. Infatti, l’impresa ora può assumere per 3 anni un lavoratore senza vincoli di stabilizzazione, superato tale periodo se vuole continuare la collaborazione, è obbligata ad assumerlo a tempo indeterminato.
- Per i giovani lavoratori non ci sono più contratti atipici, a chiamata, ad intermittenza, a progetto o collaborazione chi vuole assumere dovrà farlo solo a tempo indeterminato a tutele crescenti o determinato. Attuare questo cambiamento, non è stato ancora possibile, ad oggi, infatti esistono ancora i contratti a chiamata ed intermittenti e le collaborazioni.
L’ultimo intervento è stato fatto da Aldo Forte, pubblicista del Sole 24 Ore, esperto in materia previdenziale, che ha esposto le novità della nuova previdenza per i giovani imprenditori agricoli, e già nel testo pervenuto alla Camera dal Senato – è previsto dall’articolo 1, commi 66-67 – un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i quaranta anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.